Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende intervenire su diverse anomalie della legge n. 394 del 1991 e, per quanto riguarda l'attività venatoria, anche sulla legge n. 157 del 1992, coordinandosi con altri progetti di legge analoghi già al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari. Innanzitutto è bene ricordare che l'attività venatoria nelle aree protette, nonostante l'intransigente opposizione di molte associazioni ambientaliste, rappresenta il naturale completamento nel rapporto tra popolazioni residenti e territorio e pertanto deve essere tutelata, pur nell'ambito di una precisa regolamentazione, tenuto conto anche del fatto che gli stessi cacciatori sono i primi ad avere a cuore l'equilibrio naturale del territorio e della fauna ivi residente. Sembra peraltro opportuno apportare alcune modifiche alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 157 del 1992, riducendone in qualche caso il rigore, con opportuni interventi sui minimi e sui massimi edittali.
La proposta di legge intende altresì intervenire sulla composizione degli organici in seno agli Enti parco in modo da garantire un'adeguata presenza degli organi amministrativi periferici, sindaci o assessori dei comuni interessati, al fine di permettere un'adeguata efficienza ed operatività dell'Ente parco sul territorio. I criteri di ripartizione delle competenze all'interno dell'Ente parco dovranno poi tenere necessariamente conto della porzione di territorio interessata dall'area protetta, rispetto ai singoli comuni o province, con ciò dando attuazione ad una gestione efficiente e capillare del parco.
Tra gli altri obbiettivi della presente proposta di legge vi è infine quello di